Art. 340 · Metodo 1: margine di rischio

Art. 340

Metodo 1: margine di rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 1: margine di rischio Il margine di rischio consolidato delle riserve tecniche sulla base dei dati consolidati è uguale alla somma: (a) del margine di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante; (b) della quota proporzionale di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del margine di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento.
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