Art. 338 · Metodo 1: parametri specifici del gruppo

Art. 338

Metodo 1: parametri specifici del gruppo

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 1: parametri specifici del gruppo 1.   Previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato può essere calcolato, nell'ambito della formula standard, sostituendo un sottoinsieme dei parametri standard di cui all' con parametri specifici del gruppo. 2.   I dati utilizzati per calcolare i parametri specifici del gruppo soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE, e all' del presente regolamento. 3.   I metodi standardizzati utilizzati per il calcolo dei parametri specifici del gruppo sono i metodi di cui all' del presente regolamento. 4.   Ai fini del presente articolo, qualsiasi riferimento a «parametri specifici dell'impresa» contenuto negli del presente regolamento è inteso come un riferimento a «parametri specifici del gruppo» e qualsiasi riferimento a «imprese di assicurazione e di riassicurazione» è inteso come un riferimento all'«impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista» che chiede di utilizzare parametri specifici del gruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-338