Art. 333
Classificazione degli elementi dei fondi propri di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista e di imprese strumentali che sono imprese figlie a livello di gruppo
In vigore dal 10 ott 2014
Classificazione degli elementi dei fondi propri di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista e di imprese strumentali che sono imprese figlie a livello di gruppo
1. Se un elemento dei fondi propri è stato emesso da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione assicurativa intermedia, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione finanziaria mista intermedia o un'impresa strumentale figlia, l'impresa partecipante classifica l'elemento dei fondi propri applicando i criteri di classificazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a)
le imprese sono conformi ai requisiti di cui agli del presente regolamento;
(b)
l'elemento dei fondi propri è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all' della direttiva 2009/138/CE a livello di gruppo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a):
(a)
negli del presente regolamento, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intende il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
(b)
negli del presente regolamento, per «requisito patrimoniale minimo» si intendono sia la non conformità al minimo pertinente di cui all', paragrafo 2, lettera b), sia l'insolvenza della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione assicurativa intermedia, della società di partecipazione finanziaria mista, della società di partecipazione finanziaria mista intermedia o dell'impresa strumentale figlia.
3. Ai fini del presente articolo, per «impresa di assicurazione o di riassicurazione» di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si intende la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione assicurativa intermedia, la società di partecipazione finanziaria mista, la società di partecipazione finanziaria mista intermedia o l'impresa strumentale figlia che ha emesso l'elemento dei fondi propri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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