Art. 331
Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate a livello di gruppo
In vigore dal 10 ott 2014
Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate a livello di gruppo
1. Se un elemento dei fondi propri è stato classificato in uno dei tre livelli sulla base dei criteri di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata compresa nel calcolo della solvibilità di gruppo, tale elemento è classificato nello stesso livello a livello di gruppo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
(a)
le imprese sono conformi ai requisiti di cui agli del presente regolamento;
(b)
l'elemento dei fondi propri è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all' della direttiva 2009/138/CE a livello di gruppo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a):
(a)
negli del presente regolamento, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
(b)
negli del presente regolamento, per «requisito patrimoniale minimo» si intendono sia il requisito patrimoniale minimo dell'impresa che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia uno dei seguenti minimi:
i)
se si applica il metodo 1, il minimo per il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato ai sensi dell', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE;
ii)
se si applica una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il minimo calcolato ai sensi dell' del presente regolamento.
3. Ai fini del presente articolo, per «impresa di assicurazione o di riassicurazione» di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si intendono sia l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, sia l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartenente al gruppo che ha emesso l'elemento dei fondi propri.
4. Nonostante il paragrafo 1, se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata ha incluso nel livello 2 un elemento dei fondi propri che, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera j), può essere incluso nel livello 1, tale classificazione non impedisce la classificazione dello stesso elemento dei fondi propri nel livello 1 a livello di gruppo, purché sia rispettato a livello di gruppo il limite di cui all', paragrafo 3.
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