Art. 329 · Trattamento di imprese partecipate specifiche

Art. 329

Trattamento di imprese partecipate specifiche

In vigore dal 10 ott 2014
Trattamento di imprese partecipate specifiche 1.   Fatto salvo l' e a meno che il valore contabile dell'impresa partecipata in questione sia stato dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo in conformità dell' della direttiva 2009/138/CE, il calcolo della solvibilità di gruppo comprende tutto quanto segue: (a) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari e gli elementi dei fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi delle pertinenti norme settoriali di cui all', paragrafo 7, della direttiva 2002/87/CE; (b) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono enti pensionistici aziendali o professionali e gli elementi dei fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi degli articoli da 17 a 17 quater della direttiva 2003/41/CE; (c) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono società di gestione di OICVM calcolati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE e i fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva; (d) i requisiti patrimoniali per le imprese partecipate che sono gestori di fondi di investimento alternativi calcolati ai sensi dell' della direttiva 2011/61/UE e i fondi propri di tali imprese calcolati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera ad), di detta direttiva; (e) i requisiti patrimoniali nozionali e gli elementi dei fondi propri delle imprese partecipate che sono imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie, se il requisito patrimoniale nozionale è il requisito patrimoniale che l'impresa partecipata dovrebbe soddisfare conformemente alle pertinenti norme settoriali se fosse un soggetto regolamentato. 2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' della direttiva 2009/138/CE, se la società di partecipazione assicurativa madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre ha emesso debiti subordinati o ha altri fondi propri ammissibili soggetti ai limiti di cui all' di detta direttiva, si applica l', paragrafo 2, di detta direttiva. 3.   Le società veicolo secondo la definizione di cui all', punto 26, della direttiva 2009/138/CE alle quali l'impresa partecipante o una delle sue imprese figlie ha trasferito rischi sono escluse dal calcolo della solvibilità di gruppo qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: (a) la società veicolo soddisfa i requisiti di cui all' della direttiva 2009/138/CE o, se applicabile, la legge dello Stato membro conformemente all', paragrafo 3, di detta direttiva; (b) la società veicolo è regolamentata da un'autorità di vigilanza di un paese terzo e soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Ai fini del presente paragrafo, l' della direttiva 2009/138/CE si applica a livello di gruppo.
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