Art. 326 · Requisiti di solvibilità

Art. 326

Requisiti di solvibilità

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti di solvibilità 1.   Per essere considerate integralmente finanziate le società veicolo soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) le attività della società veicolo sono valutate ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE; (b) la società veicolo dispone in ogni momento di attività il cui valore è pari o superiore all'esposizione massima al rischio aggregata ed è in grado di pagare gli importi di cui è responsabile alla loro scadenza; (c) è stata versata la totalità dei proventi dell'emissione di titoli o altri strumenti finanziari. 2.   Nel valutare se la società veicolo disponga in ogni momento di attività il cui valore è pari o superiore all'esposizione massima al rischio aggregata e sia in grado di pagare gli importi di cui è responsabile alla loro scadenza, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti: (a) il rischio di liquidità della società veicolo; (b) i rischi quantificabili della società veicolo; (c) le disposizioni per la detenzione di attività nella società veicolo. 3.   Nella sua segnalazione di cui all', paragrafo 2, e su richiesta delle autorità di vigilanza, la società veicolo dimostra a dette autorità il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 1 e segnala i dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). 4.   I pagamenti relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti che in futuro la società veicolo riceverà prevedibilmente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito il rischio a detta società possono essere inclusi nelle attività della società veicolo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) le future passività della società veicolo verso i detentori del debito o i fornitori di finanziamento sono subordinate al ricevimento dei pagamenti da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito il rischio alla società veicolo; (b) non vi è alcuno scenario in cui il mancato ricevimento del pagamento da parte della società veicolo influirebbe negativamente sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo; (c) la società veicolo continua a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 qualora i pagamenti da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito il rischio alla società veicolo non siano ricevuti; (d) i pagamenti non si riferiscono alle spese che sono escluse dall'esposizione massima al rischio aggregata come definita all', punto 42.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-326