Art. 325 · Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

Art. 325

Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

In vigore dal 10 ott 2014
Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza 1.   Le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui la società veicolo è stabilita possono richiedere alla società veicolo le informazioni necessarie al fine di vigilare su detta società. 2.   Le società veicolo segnalano alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui sono stabilite tutte le seguenti informazioni: (a) il valore delle attività della società veicolo valutate ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE e distinte per ramo pertinente, nonché una descrizione della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la loro valutazione; (b) l'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo e una descrizione della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata; (c) conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento; (d) operazioni rilevanti concluse dalla società veicolo nell'ultimo periodo oggetto della segnalazione. 3.   Le società veicolo presentano la segnalazione di cui al paragrafo 2 almeno una volta all'anno. 4.   Le società veicolo presentano la segnalazione di cui al paragrafo 2: (a) entro 20 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per l'esercizio finanziario che termina il 30 giugno 2016 o successivamente, ma in ogni caso prima del 1o gennaio 2017; (b) entro 18 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per l'esercizio finanziario che termina il 1o gennaio 2017 o successivamente, ma in ogni caso prima del 1o gennaio 2018; (c) entro 16 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per l'esercizio finanziario che termina il 1o gennaio 2018 o successivamente, ma in ogni caso prima del 1o gennaio 2019; (d) entro 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario della società veicolo per gli esercizi finanziari che terminano il 1o gennaio 2019 o successivamente. 5.   Le società veicolo informano immediatamente le autorità di vigilanza nello Stato membro in cui la società veicolo è stabilita di eventuali cambiamenti che possono influire sulla conformità della società veicolo agli articoli da 318 a 324 e all'.
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