Art. 323 · Requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata

Art. 323

Requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata 1.   La valutazione concernente l'eventuale soddisfacimento dei requisiti di competenza e onorabilità da parte di azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell', punto 21, della direttiva 2009/138/CE in una società veicolo tiene conto di tutti i seguenti criteri: (a) la reputazione e l'integrità dell'azionista o del membro che detiene una partecipazione qualificata nella società veicolo; (b) la solidità finanziaria dell'azionista o del membro che detiene una partecipazione qualificata nella società veicolo; (c) il livello di influenza che l'azionista o il membro che detiene una partecipazione qualificata nella società veicolo eserciterà su detta società; (d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare, in relazione alla partecipazione qualificata dell'azionista o dei membri che detengono una siffatta partecipazione nella società veicolo, che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell' della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), o che la partecipazione qualificata potrebbe aumentarne il rischio. 2.   Le società veicolo notificano alle autorità di vigilanza l'identità delle persone che sono azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo.
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