Art. 317 · Mezzi di pubblicazione

Art. 317

Mezzi di pubblicazione

In vigore dal 10 ott 2014
Mezzi di pubblicazione 1.   Le informazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE sono pubblicate e messe a disposizione tramite il sito web dell'autorità di vigilanza nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione e sono inoltre pubblicate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 2.   Le informazioni sono aggiornate almeno ogni anno. In caso di modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazione o di riassicurazione, le informazioni aggiornate sono comunicate al più tardi quando le modifiche diventano applicabili. 3.   I dati statistici annuali aggregati riguardanti le imprese e i gruppi vigilati di cui all' sono pubblicati per ogni anno civile entro tre mesi dalla data alla quale le imprese con esercizio finanziario che termina il 31 dicembre sono tenute ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) a trasmettere modelli quantitativi annuali. Le informazioni riguardanti le autorità di vigilanza sono messe a disposizione entro quattro mesi dopo il 31 dicembre di ogni anno civile. 4.   Il primo anno per il quale le informazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione è l'anno civile avente inizio il 1o gennaio 2016 o successivamente e le informazioni sono pubblicate entro tre mesi dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda il primo anno, le informazioni da pubblicare in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale sono pubblicate entro 12 mesi dalla data in cui le informazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione.
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