Art. 314 · Obblighi transitori in materia di informazione

Art. 314

Obblighi transitori in materia di informazione

In vigore dal 10 ott 2014
Obblighi transitori in materia di informazione 1.   In aggiunta agli obblighi di informativa alle autorità di vigilanza di cui al presente capo, nel primo anno di applicazione della direttiva 2009/138/CE, come indicato all', paragrafo 3, di detta direttiva, le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono alle autorità di vigilanza le seguenti informazioni quantitative e qualitative: (a) una valutazione di apertura delle attività e delle passività redatta conformemente ai principi di valutazione di cui agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE. La data di riferimento del bilancio di apertura è il primo giorno dell'esercizio finanziario dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che inizia il 1o gennaio 2016 o in data successiva ma in ogni caso anteriore al 1o luglio 2016; (b) separatamente per ciascuna classe sostanziale di attività e di passività, una spiegazione qualitativa delle principali differenze tra le cifre indicate nella valutazione di apertura di cui alla lettera a) e quelle calcolate secondo il regime di solvibilità in vigore in precedenza; (c) il requisito patrimoniale minimo, il requisito patrimoniale di solvibilità e i fondi propri ammissibili dell'impresa alla data del bilancio di apertura di cui alla lettera a). 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono all'autorità di vigilanza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 20 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui al paragrafo 1, lettera a).
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