Art. 312 · Termini

Art. 312

Termini

In vigore dal 10 ott 2014
Termini 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono alle autorità di vigilanza: (a) la relazione periodica alle autorità di vigilanza di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento almeno ogni tre anni entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 14 settimane dalla fine del corrispondente esercizio finanziario dell'impresa; (b) la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all', paragrafo 1, lettera c), entro 2 settimane dalla conclusione della valutazione; (c) i modelli quantitativi annuali di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario dell'impresa; (d) i modelli quantitativi trimestrali di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 5 settimane dalla fine di ciascun trimestre. 2.   Le autorità di vigilanza possono imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasmettere la relazione periodica alle autorità di vigilanza alla fine di ciascun esercizio finanziario dell'impresa entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   Se non è richiesta la trasmissione della relazione periodica alle autorità di vigilanza relativa a un determinato esercizio finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono nondimeno alla propria autorità di vigilanza una relazione che illustra le modifiche sostanziali delle attività e dei risultati dell'impresa, del suo sistema di governance, del profilo di rischio e della valutazione ai fini della solvibilità e della gestione del capitale nell'esercizio finanziario considerato e forniscono una breve spiegazione delle cause e degli effetti delle modifiche. La relazione è trasmessa entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).
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