Art. 309
Profilo di rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Profilo di rischio
1. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni qualitative e quantitative relative al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, conformemente ai paragrafi da 2 a 9, separatamente per tutte le seguenti categorie di rischio:
(a)
rischio di sottoscrizione;
(b)
rischio di mercato;
(c)
rischio di credito;
(d)
rischio di liquidità;
(e)
rischio operativo;
(f)
altri rischi sostanziali.
2. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa l'esposizione derivante da posizioni fuori bilancio e dal trasferimento del rischio a società veicolo:
(a)
una panoramica delle esposizioni al rischio sostanziali previste nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e le modalità di gestione di tali esposizioni al rischio;
(b)
se l'impresa vende o reimpegna una garanzia collaterale, ai sensi dell' del presente regolamento, l'importo di tale garanzia, valutato conformemente all' della direttiva 2009/138/CE;
(c)
se l'impresa ha fornito garanzie collaterali, ai sensi dell', la natura della garanzia collaterale, la natura e il valore delle attività fornite come garanzia collaterale e le corrispondenti passività potenziali ed effettive create dal contratto di garanzia collaterale;
(d)
informazioni sulle condizioni sostanziali del contratto di garanzia collaterale;
(e)
l'elenco completo delle attività e le modalità di investimento delle attività conformemente al principio della persona prudente di cui all' della direttiva 2009/138/CE;
(f)
se l'impresa ha concluso operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, contratti di vendita con patto di riacquisto o contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, in conformità dell', paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013, ivi inclusi swap di liquidità, informazioni sulle loro caratteristiche e sul loro volume;
(g)
se l'impresa vende rendite variabili, informazioni sulle clausole aggiuntive in materia di garanzia e sulla copertura delle garanzie.
3. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni relative al volume e alla natura del portafoglio prestiti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. Per quanto riguarda la concentrazione dei rischi, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni sulle concentrazioni sostanziali dei rischi a cui l'impresa è esposta, assieme a una panoramica delle concentrazioni future dei rischi previste nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e sulle modalità di gestione delle concentrazioni dei rischi.
5. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
informazioni sulle tecniche attualmente utilizzate per attenuare i rischi e la descrizione delle tecniche sostanziali di attenuazione del rischio che l'impresa intende acquistare o adottare nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e la motivazione di tali tecniche di attenuazione del rischio nonché il loro effetto;
(b)
se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene garanzie collaterali ai sensi dell' del presente regolamento:
i)
il valore della garanzia collaterale ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE;
ii)
informazioni sulle condizioni sostanziali del contratto di garanzia collaterale.
6. Per quanto riguarda il rischio di liquidità, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende, in particolare, informazioni relative all'impresa di assicurazione o di riassicurazione riguardanti gli utili attesi inclusi nei premi futuri calcolati conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento per ogni area di attività, i risultati della valutazione qualitativa di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), e una descrizione dei metodi e delle principali ipotesi utilizzati per calcolare gli utili attesi inclusi nei premi futuri.
7. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alla sensibilità al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
la descrizione delle prove di stress e delle analisi di scenario pertinenti di cui all', paragrafo 3, effettuate dall'impresa, compresi i relativi risultati;
(b)
la descrizione dei metodi utilizzati e delle principali ipotesi sottostanti alle prove di stress e alle analisi di scenario.
8. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni relative ai dati quantitativi necessari per stabilire le dipendenze tra i rischi coperti dai moduli o sottomoduli di rischio e il requisito patrimoniale di solvibilità di base.
9. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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