Art. 302 · Aggiornamenti

Art. 302

Aggiornamenti

In vigore dal 10 ott 2014
Aggiornamenti 1.   Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare, conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, esse pubblicano una versione aggiornata della relazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Alla versione aggiornata si applicano gli articoli da 290 a 299 del presente regolamento. 2.   Fatta salva qualsiasi informazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare immediatamente ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ogni versione aggiornata della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata il più rapidamente possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni di cui all' del presente regolamento. 3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono decidere, ai fini dell', paragrafo 5, di pubblicare informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in forma di modifiche integrative della relazione iniziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-302