Art. 297 · Gestione del capitale

Art. 297

Gestione del capitale

In vigore dal 10 ott 2014
Gestione del capitale 1.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sui fondi propri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione: (a) informazioni sugli obiettivi perseguiti e le politiche e i processi applicati dall'impresa per gestire i fondi propri, comprese informazioni sull'orizzonte temporale utilizzato per la pianificazione delle attività e su eventuali cambiamenti sostanziali nel periodo di riferimento; (b) separatamente per ciascun livello, informazioni sulla struttura, l'importo e la qualità dei fondi propri al termine del periodo di riferimento e al termine del periodo di riferimento precedente, tra cui un'analisi dei cambiamenti significativi intervenuti in ciascun livello nel periodo di riferimento; (c) l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, classificato per livelli; (d) l'importo ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo, classificato per livelli; (e) una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra il capitale proprio indicato nel bilancio dell'impresa e l'eccedenza di attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità; (f) per ogni elemento dei fondi propri di base soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 308 ter, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2009/138/CE, una descrizione della natura dell'elemento e il relativo importo; (g) per ogni elemento sostanziale dei fondi propri accessori, una descrizione dell'elemento, l'indicazione del relativo importo e, qualora sia stato approvato un metodo di calcolo dell'importo dell'elemento dei fondi propri accessori, una descrizione del metodo, nonché l'indicazione della natura e del nome della controparte o del gruppo di controparti per gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE; (h) una descrizione degli elementi dedotti dai fondi propri e una breve descrizione di qualsiasi restrizione significativa che incida sulla disponibilità e la trasferibilità dei fondi propri all'interno dell'impresa. Ai fini della lettera g), i nomi delle controparti non sono pubblicati qualora la loro comunicazione sia giuridicamente impossibile o inattuabile o qualora le controparti interessate non siano rilevanti. 2.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione: (a) l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità e l'importo del requisito patrimoniale minimo dell'impresa alla fine del periodo di riferimento, accompagnati, se applicabile, dall'indicazione che l'importo definitivo del requisito patrimoniale di solvibilità è ancora oggetto di valutazione da parte della vigilanza; (b) l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, ripartito in funzione dei moduli di rischio, se l'impresa applica la formula standard, e in funzione delle categorie di rischio, se l'impresa applica un modello interno; (c) l'indicazione se e per quali moduli e sottomoduli di rischio della formula standard tale impresa utilizza calcoli semplificati; (d) l'indicazione se e per quali parametri della formula standard l'impresa utilizza parametri specifici dell'impresa a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE; (e) se del caso, una dichiarazione attestante che lo Stato membro dell'impresa si è avvalso della facoltà di cui all', paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE; (f) a meno che lo Stato membro dell'impresa si sia avvalso della facoltà di cui all', paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, una descrizione dell'impatto di eventuali parametri specifici dell'impresa cui l'impresa è tenuta a ricorrere ai sensi dell' della direttiva citata e l'importo di eventuali maggiorazioni del capitale applicate al requisito patrimoniale di solvibilità, assieme a informazioni concise sulla sua giustificazione da parte dell'autorità di vigilanza interessata; (g) informazioni sugli input utilizzati dall'impresa per il calcolo del requisito patrimoniale minimo; (h) qualsiasi modifica rilevante del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo nel periodo di riferimento e le ragioni delle modifiche. 3.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sull'opzione di cui all' della direttiva 2009/138/CE: (a) l'indicazione che per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità l'impresa utilizza il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui al predetto articolo, previa autorizzazione della sua autorità di vigilanza; (b) l'importo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata risultante da tale uso. 4.   Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende anche tutte le seguenti informazioni: (a) una descrizione delle varie finalità per le quali l'impresa utilizza il suo modello interno; (b) una descrizione dell'ambito di applicazione del modello interno in termini di settori di attività e di categorie di rischio; (c) se viene utilizzato un modello interno parziale, una descrizione della tecnica impiegata per integrare il modello interno parziale nella formula standard, compresa, se pertinente, una descrizione delle tecniche alternative utilizzate; (d) una descrizione dei metodi utilizzati nel modello interno per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e del requisito patrimoniale di solvibilità; (e) una spiegazione, per ciascun modulo di rischio, delle principali differenze di metodo e di ipotesi sottostanti utilizzate nella formula standard e nel modello interno; (f) la misura del rischio e il periodo di tempo utilizzati nel modello interno e, se non coincidenti con quelli di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, una spiegazione del motivo per cui il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando il modello interno offre a contraenti e beneficiari un livello di protezione equivalente a quello stabilito all' della direttiva citata; (g) una descrizione della natura e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno. 5.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni su inosservanze del requisito patrimoniale minimo o su gravi inosservanze del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione: (a) in caso di eventuali inosservanze del requisito patrimoniale minimo dell'impresa: il periodo e l'importo massimo di ogni inosservanza riscontrata nel periodo di riferimento, una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, eventuali misure adottate per porvi rimedio secondo il disposto dell', paragrafo 1, lettera e), punto v), della direttiva 2009/138/CE e una spiegazione degli effetti di dette misure; (b) se non è stato successivamente posto rimedio all'inosservanza del requisito patrimoniale minimo dell'impresa: l'importo dell'inosservanza alla data di riferimento; (c) in caso di eventuali gravi inosservanze del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa durante il periodo di riferimento: il periodo e l'importo massimo di ogni inosservanza grave e, oltre a una descrizione della sua origine e delle sue conseguenze, anche eventuali misure adottate per porvi rimedio secondo il disposto dell', paragrafo 1, lettera e), punto v), della direttiva 2009/138/CE e una spiegazione degli effetti di dette misure; (d) se non è stata successivamente risolta una grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa: l'importo dell'inosservanza alla data di riferimento. 6.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione rilevante sulla gestione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-297