Art. 285 · Portata e approccio delle modifiche riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

Art. 285

Portata e approccio delle modifiche riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

In vigore dal 10 ott 2014
Portata e approccio delle modifiche riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie 1.   Ai fini del calcolo degli importi di cui all', lettere a) e b), le autorità di vigilanza tengono conto delle caratteristiche delle attività, delle passività o del profilo di rischio dell'impresa che hanno dato luogo allo scostamento dalle ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità di vigilanza modificano l'aggiustamento o la misura transitoria e il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in modo tale che le ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria siano adeguate alle attività, alle passività e al profilo di rischio effettivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e garantiscano la conformità all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. 3.   Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono realizzate utilizzando tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e si basano su dati accurati, completi e appropriati dell'impresa o, se essi non sono disponibili, su dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.
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