Art. 284 · Calcolo delle maggiorazioni di capitale riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente o le misure transitorie

Art. 284

Calcolo delle maggiorazioni di capitale riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente o le misure transitorie

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo delle maggiorazioni di capitale riguardanti gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente o le misure transitorie Ai fini dell'imposizione di una maggiorazione del capitale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza calcolano la maggiorazione del capitale come la somma, in un determinato momento, dei seguenti importi: (a) il valore negativo dell'importo dei fondi propri ammissibili risultante dalla modifica dell'aggiustamento o della misura transitoria in modo tale che le ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria siano adeguate alle attività, alle passività e al profilo di rischio effettivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (b) l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità, escluse eventuali maggiorazioni di capitale precedenti o simultanee, risultante dalla modifica dell'aggiustamento o della misura transitoria in modo tale che le ipotesi sottese all'aggiustamento o alla misura transitoria siano adeguate alle attività, alle passività e al profilo di rischio effettivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e garantiscano la conformità all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE; (c) l'importo dei fondi propri ammissibili; (d) il valore negativo dell'importo del requisito patrimoniale di solvibilità, escluse eventuali maggiorazioni di capitale precedenti o simultanee, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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