Art. 283 · Portata e approccio delle modifiche relative a uno scostamento dalle ipotesi riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità

Art. 283

Portata e approccio delle modifiche relative a uno scostamento dalle ipotesi riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità

In vigore dal 10 ott 2014
Portata e approccio delle modifiche relative a uno scostamento dalle ipotesi riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità 1.   Nel calcolare l'importo di cui all', lettera a), le autorità di vigilanza considerano gli aspetti della formula standard o del modello interno che hanno dato origine allo scostamento del profilo di rischio ipotizzato nella formula standard o nel modello interno dall'effettivo profilo di rischio dell'impresa, compresi, ove rilevante, i rischi quantificabili non presi in considerazione dalla formula standard o dal modello interno, la struttura della formula o del modello, i metodi di aggregazione, i parametri e le ipotesi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità di vigilanza modificano le ipotesi e i parametri sottesi al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato mediante la formula standard o il modello interno affinché tali ipotesi o parametri riflettano adeguatamente l'effettivo profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e per garantire la conformità all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. 3.   Laddove le modifiche di cui al paragrafo 2 siano insufficienti o inadeguate per calcolare l'importo di cui all', lettera a), ai fini del calcolo di cui all', lettera a), sono utilizzate metodologie alternative che vanno oltre la modifica delle ipotesi o dei parametri. 4.   Le modifiche di cui al paragrafo 2 o le metodologie alternative di cui al paragrafo 3 sono realizzate utilizzando tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e si basano su dati accurati, completi e appropriati dell'impresa o, se essi non sono disponibili, su dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa. 5.   Laddove le metodologie alternative di cui al paragrafo 3 siano insufficienti o inadeguate, le autorità di vigilanza possono calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità ai fini dell', lettera a), comparando i requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese con profili di rischio analoghi. 6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5, le autorità di vigilanza possono utilizzare informazioni relative ad altre imprese di assicurazione o di riassicurazione con profili di rischio analoghi, purché garantiscano che le ragioni della loro decisione di imporre una maggiorazione del capitale siano comunicate conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e che tale comunicazione sia conforme agli obblighi di segreto d'ufficio di cui all' della direttiva citata. 7.   Le autorità di vigilanza non controbilanciano gli aspetti dello scostamento del profilo di rischio indicanti che un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore rifletterebbe meglio il profilo di rischio effettivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con gli altri aspetti indicanti che è appropriato un requisito patrimoniale di solvibilità più elevato, a meno che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfi tutti i seguenti requisiti: (a) esiste una modifica o una metodologia che rispetta gli obblighi di cui al paragrafo 4 per quantificare l'impatto sull'importo di cui all', lettera a), degli aspetti indicanti un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore; (b) sarebbe inadeguato affrontare gli aspetti che indicano un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore tramite la sostituzione di parametri standard con parametri specifici all'impresa conformemente all', paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE o tramite l'uso di un modello interno conformemente all' della direttiva citata; (c) il requisito patrimoniale di solvibilità globale che deriverebbe dalla reciproca compensazione degli scostamenti del profilo di rischio è conforme all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
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