Art. 281 · Periodo di tempo appropriato per adattare il modello interno

Art. 281

Periodo di tempo appropriato per adattare il modello interno

In vigore dal 10 ott 2014
Periodo di tempo appropriato per adattare il modello interno Ai fini dell', paragrafo 1, rispettivamente lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che non si è riusciti ad adattare il modello interno affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione o che è improbabile che l'applicazione di altre misure possa rimediare alle carenze, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti per determinare un periodo di tempo appropriato, comprese la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti e i beneficiari. Tale periodo di tempo non è superiore a 6 mesi.
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