Art. 278 · Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

Art. 278

Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva citata, all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva citata o alle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies della direttiva citata, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui: (a) la natura, il tipo e la portata dello scostamento; (b) la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti ed i beneficiari; (c) il livello di sensibilità delle ipotesi alle quali si riferisce lo scostamento; (d) la prevista durata e volatilità dello scostamento rispetto alla durata dello scostamento; (e) l'impatto dello scostamento sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri dell'impresa. 2.   In relazione all'aggiustamento di congruità e alle misure transitorie nonché all'aggiustamento per la volatilità, se le autorità di vigilanza, nei casi in cui gli Stati membri richiedono la previa approvazione di tale aggiustamento, hanno permesso a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di utilizzare uno di questi aggiustamenti o di queste misure transitorie, possono imporre una maggiorazione del capitale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE soltanto in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese agli aggiustamenti o alle misure transitorie è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.
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