Art. 268
Disposizioni specifiche
In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni specifiche
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione incorporano le funzioni e i relativi rapporti gerarchici nella loro struttura organizzativa in modo da garantire che ogni funzione sia immune da influenze che potrebbero comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti in modo obiettivo, corretto e indipendente. Ogni funzione è svolta sotto la responsabilità ultima dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, al quale riferisce, e, laddove appropriato, coopera con le altre funzioni nello svolgimento dei loro ruoli.
2. Le persone che esercitano una funzione possono comunicare di propria iniziativa con qualsiasi membro del personale e dispongono dell'autorevolezza, delle risorse e delle conoscenze necessarie nonché di accesso illimitato a tutte le informazioni rilevanti necessarie per adempiere le proprie responsabilità.
3. Le persone che esercitano una funzione segnalano prontamente all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza qualsiasi problema importante emerso nel settore di loro responsabilità.
Storico versioni
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