Art. 263 · Metodi alternativi di valutazione

Art. 263

Metodi alternativi di valutazione

In vigore dal 10 ott 2014
Metodi alternativi di valutazione In caso di uso di metodi alternativi di valutazione conformemente all', paragrafo 5, le imprese di assicurazione e di riassicurazione: (a) individuano le attività e le passività cui si applica tale approccio di valutazione; (b) giustificano l'uso di tale approccio di valutazione per le attività e passività di cui alla lettera a); (c) documentano le ipotesi sottese a tale approccio di valutazione; (d) valutano l'incertezza nella valutazione delle attività e passività di cui alla lettera a); (e) confrontano regolarmente la valutazione delle attività e passività di cui alla lettera a) con i dati tratti dall'esperienza valutandone l'adeguatezza.
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