Art. 259
Sistema di gestione dei rischi
In vigore dal 10 ott 2014
Sistema di gestione dei rischi
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono un sistema di gestione dei rischi che include quanto segue:
(a)
una strategia di gestione dei rischi chiaramente definita che sia coerente con la strategia operativa globale dell'impresa. Sono specificati gli obiettivi e i principi chiave della strategia, i limiti di tolleranza del rischio approvati e l'assegnazione delle responsabilità per tutte le attività dell'impresa;
(b)
una procedura chiaramente definita per il processo decisionale;
(c)
politiche scritte che garantiscono efficacemente la definizione e la classificazione dei tipi di rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta e i limiti di tolleranza del rischio approvati per ciascun tipo di rischio. Tali politiche attuano la strategia dell'impresa in materia di rischi, agevolano meccanismi di controllo e tengono conto della natura, della portata e dei periodi di tempo dell'attività e dei rischi connessi;
(d)
procedure e processi di segnalazione che garantiscono un controllo e un'analisi attivi delle informazioni sui rischi sostanziali cui è esposta l'impresa e sull'efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché, laddove necessario, appropriate modifiche del sistema.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali tengono conto nel loro processo decisionale delle informazioni segnalate nell'ambito del sistema di gestione dei rischi.
3. Laddove appropriato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nel loro sistema di gestione dei rischi l'esecuzione di prove di stress e analisi di scenario in relazione a tutti i rischi pertinenti cui l'impresa è esposta.
4. Oltre ai requisiti di cui all', paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità, le metodologie interne di gestione del rischio non si basano esclusivamente o automaticamente sulle valutazioni esterne del merito di credito. La circostanza che il calcolo delle riserve tecniche o del requisito patrimoniale di solvibilità si basa su valutazioni esterne del merito di credito eseguite da un'ECAI o sul fatto che un'esposizione è priva di rating non esime le imprese di assicurazione e di riassicurazione dal prendere in considerazione anche altre informazioni rilevanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-259