Art. 259 · Sistema di gestione dei rischi

Art. 259

Sistema di gestione dei rischi

In vigore dal 10 ott 2014
Sistema di gestione dei rischi 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono un sistema di gestione dei rischi che include quanto segue: (a) una strategia di gestione dei rischi chiaramente definita che sia coerente con la strategia operativa globale dell'impresa. Sono specificati gli obiettivi e i principi chiave della strategia, i limiti di tolleranza del rischio approvati e l'assegnazione delle responsabilità per tutte le attività dell'impresa; (b) una procedura chiaramente definita per il processo decisionale; (c) politiche scritte che garantiscono efficacemente la definizione e la classificazione dei tipi di rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta e i limiti di tolleranza del rischio approvati per ciascun tipo di rischio. Tali politiche attuano la strategia dell'impresa in materia di rischi, agevolano meccanismi di controllo e tengono conto della natura, della portata e dei periodi di tempo dell'attività e dei rischi connessi; (d) procedure e processi di segnalazione che garantiscono un controllo e un'analisi attivi delle informazioni sui rischi sostanziali cui è esposta l'impresa e sull'efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché, laddove necessario, appropriate modifiche del sistema. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali tengono conto nel loro processo decisionale delle informazioni segnalate nell'ambito del sistema di gestione dei rischi. 3.   Laddove appropriato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nel loro sistema di gestione dei rischi l'esecuzione di prove di stress e analisi di scenario in relazione a tutti i rischi pertinenti cui l'impresa è esposta. 4.   Oltre ai requisiti di cui all', paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità, le metodologie interne di gestione del rischio non si basano esclusivamente o automaticamente sulle valutazioni esterne del merito di credito. La circostanza che il calcolo delle riserve tecniche o del requisito patrimoniale di solvibilità si basa su valutazioni esterne del merito di credito eseguite da un'ECAI o sul fatto che un'esposizione è priva di rating non esime le imprese di assicurazione e di riassicurazione dal prendere in considerazione anche altre informazioni rilevanti.
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