Art. 257 · Requisiti per gli investimenti in cartolarizzazioni non più conformi ai requisiti qualitativi e di mantenimento del rischio

Art. 257

Requisiti per gli investimenti in cartolarizzazioni non più conformi ai requisiti qualitativi e di mantenimento del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti per gli investimenti in cartolarizzazioni non più conformi ai requisiti qualitativi e di mantenimento del rischio 1.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all' da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario, o se le imprese di assicurazione o di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all', paragrafi 2 e 3, esse informano immediatamente l'autorità di vigilanza. 2.   Quando gli obblighi di cui all', paragrafi 2 e 3, non sono soddisfatti sotto qualsiasi profilo in ragione di negligenza od omissione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Quando si applica la formula standard per il calcolo del rischio di spread di cui all', ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità maggiorato di cui al presente articolo, paragrafo 2, il requisito patrimoniale per il rischio di spread delle posizioni verso una cartolarizzazione rilevante si basa sui fattori di rischio di cui all', maggiorato però di almeno il 250 % di tali fattori di rischio. 4.   I fattori di rischio sono incrementati progressivamente ad ogni successiva violazione degli obblighi di cui all'. 5.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione non rispettano uno qualsiasi degli obblighi di cui all', paragrafi da 4 a 7, del presente regolamento, in ragione di negligenza od omissione, le autorità di vigilanza valutano se tale mancanza debba essere considerata uno scostamento significativo dal sistema di governance dell'impresa di cui all', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
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