Art. 256 · Requisiti qualitativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 256

Requisiti qualitativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti qualitativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in cartolarizzazioni rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Prima dell'investimento le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono una due diligence adeguata, che include una valutazione dell'impegno del cedente, del promotore o del prestatore originario a mantenere un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 % su base continuativa e dei fattori che potrebbero mettere a repentaglio tale impegno indicati conformemente al paragrafo 3, lettera f). 3.   Prima e, se opportuno, dopo l'investimento in cartolarizzazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che il cedente, il promotore o il prestatore originario abbiano tutte le seguenti caratteristiche: (a) il cedente, il promotore o il prestatore originario concedono crediti sulla base di criteri solidi e ben definiti e stabiliscono chiaramente la procedura per approvare, modificare, rinnovare e rifinanziare i prestiti da cartolarizzare nonché i prestiti che non cartolarizzeranno; (b) il cedente, il promotore o il prestatore originario attuano sistemi efficaci di gestione dell'amministrazione corrente e di monitoraggio dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, comprese l'identificazione e la gestione dei crediti problematici e la realizzazione di rettifiche di valore e di accantonamenti adeguati; (c) il cedente, il promotore o il prestatore originario diversificano adeguatamente ciascun portafoglio di credito in base al mercato di riferimento e alla strategia di credito globale; (d) il cedente, il promotore o il prestatore originario concedono prontamente accesso a tutti i dati rilevanti necessari affinché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi da 4 a 7; (e) il cedente, il promotore o il prestatore originario hanno una politica scritta in materia di rischio di credito che include i limiti di tolleranza del rischio e gli accantonamenti e le modalità di misurazione, monitoraggio e controllo di tale rischio; (f) il cedente, il promotore o il prestatore originario comunicano il livello dell'interesse economico netto da loro mantenuto conformemente all', paragrafo 1, ed eventuali fattori che potrebbero mettere a repentaglio il mantenimento dell'interesse economico netto richiesto minimo come indicato in tale paragrafo. 4.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che investono in cartolarizzazioni stabiliscono procedure scritte di monitoraggio commisurate al profilo di rischio delle loro posizioni verso una cartolarizzazione, al fine di monitorare l'andamento delle esposizioni sottostanti su base continuativa e in modo tempestivo. 5.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in cartolarizzazioni garantiscono che vi sia un livello adeguato di segnalazioni interne all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza affinché tale organo sia al corrente delle posizioni verso una cartolarizzazione rilevanti e che i rischi di tali investimenti siano gestiti adeguatamente. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in cartolarizzazioni conducono periodicamente prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente alla posizione verso una cartolarizzazione. 7.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in cartolarizzazioni sono in grado di dimostrare alle loro autorità di vigilanza di avere, per ciascuno di tali investimenti, una comprensione globale e completa dell'investimento e delle sue esposizioni sottostanti e di aver attuato politiche e procedure scritte per la gestione del rischio.
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