Art. 253 · Minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo

Art. 253

Minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo

In vigore dal 10 ott 2014
Minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo 1.   Il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo per le imprese di assicurazione che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui all', paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2009/138/CE è la somma degli importi di cui all', paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), di detta direttiva. 2.   Se i premi contabilizzati lordi delle attività di assicurazione non vita elencate nei rami 1 e 2 di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE non superano il 10 % del totale dei premi contabilizzati lordi dell'impresa nel suo complesso, il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo è uguale all'importo di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), di detta direttiva. 3.   Se i premi contabilizzati lordi delle attività di assicurazione vita non superano il 10 % del totale dei premi contabilizzati lordi dell'impresa nel suo complesso, il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo è uguale all'importo di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), di detta direttiva.
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