Art. 239
In vigore dal 10 ott 2014
1. Per integrare pienamente un modello interno parziale nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano come tecnica di integrazione prestabilita le matrici e le formule di correlazione della formula standard di cui all'allegato IV della direttiva 2009/138/CE e al titolo I, capo V, del presente regolamento.
2. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra alle autorità di vigilanza che non sarebbe appropriato utilizzare la tecnica di integrazione prestabilita di cui al paragrafo 1 per una qualsiasi delle ragioni di cui al paragrafo 5, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano la tecnica di integrazione più appropriata di cui all'allegato XVIII. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione dimostrano l'appropriatezza della tecnica di integrazione proposta.
3. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra alle autorità di vigilanza anche che non sarebbe appropriato utilizzare nessuna delle tecniche di integrazione di cui all'allegato XVIII per una qualsiasi delle ragioni di cui al paragrafo 5, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può utilizzare una tecnica di integrazione alternativa. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra l'appropriatezza della tecnica di integrazione proposta.
4. La tecnica di integrazione alternativa utilizzata determina un requisito patrimoniale di solvibilità che è in linea con i principi di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE e che riflette più adeguatamente il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. Una tecnica di integrazione non è appropriata se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(a)
il requisito patrimoniale di solvibilità derivante non sarebbe conforme all' della direttiva 2009/138/CE;
(b)
il requisito patrimoniale di solvibilità derivante non rifletterebbe in modo appropriato il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(c)
la struttura del modello interno parziale è coerente con i principi di cui agli della direttiva 2009/138/CE ma non è tale da consentirne l'integrazione nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.
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