Art. 238

Art. 238

In vigore dal 10 ott 2014
1.   L'opzione di cui all' della direttiva 2009/138/CE di utilizzare un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all', paragrafo 3, della direttiva citata si applica sia al modello interno nel suo insieme che alle diverse categorie di rischio o settori di attività principali nell'ambito di tale modello. 2.   Il requisito relativo alla dimostrazione della tutela dei contraenti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE include la prova che le approssimazioni di cui all'articolo citato non introducono un errore materiale nel requisito patrimoniale di solvibilità o non determinano un requisito patrimoniale di solvibilità inferiore a quello calcolato conformemente ai requisiti di cui all', paragrafo 1, della direttiva citata. Quando le approssimazioni sono basate sulla rigraduazione dei rischi modellizzati, le imprese di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE dimostrano che la rigraduazione non mette a repentaglio il risultato delle approssimazioni. Quando il periodo di tempo della misura di rischio è diverso da quello previsto dall', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di cui all', paragrafo 3, della direttiva citata tengono conto di tutto quanto segue: (a) se gli eventi sono equamente distribuiti nel tempo o, in caso contrario, come tale circostanza è presa in considerazione nelle approssimazioni; (b) se tutti i rischi significativi lungo un periodo di un anno sono gestiti adeguatamente; (c) quando il periodo di tempo utilizzato è più lungo di quello di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, se l'impresa ha tenuto in debito conto la posizione di solvibilità durante tale periodo di tempo; (d) se il periodo di tempo utilizzato è appropriato tenuto conto della durata media delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dell'attività dell'impresa e, se rilevante, delle incertezze connesse ai periodi molto lunghi; (e) eventuali ipotesi fatte nelle approssimazioni circa le correlazioni tra i rischi in periodi di tempo consecutivi. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano il livello di protezione di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE una volta all'anno e ogniqualvolta il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cambi significativamente. 4.   Le approssimazioni di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE sono considerate parte del modello interno.
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