Art. 236 · Future misure di gestione

Art. 236

Future misure di gestione

In vigore dal 10 ott 2014
Future misure di gestione 1.   Si considera che le future misure di gestione possano ragionevolmente essere attuate dalle imprese ai fini dell', paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) le ipotesi sulle future misure di gestione utilizzate nei calcoli per il modello interno sono determinate in modo obiettivo; (b) le future misure di gestione previste sono realistiche e coerenti con la prassi e la strategia operative attuali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compreso l'uso di tecniche di attenuazione del rischio, e, qualora sussistano sufficienti prove del fatto che l'impresa modificherà le proprie prassi o la strategia, le misure di gestione previste sono coerenti con le prassi o la strategia modificate; (c) le future misure di gestione previste sono coerenti tra loro; (d) le future misure di gestione previste non sono contrarie a eventuali obbligazioni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari o a disposizioni di legge; (e) le future misure di gestione previste tengono conto di eventuali informazioni o comunicazioni pubbliche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in merito alle misure che essa prevede di adottare o non adottare. 2.   Le ipotesi sulle future misure di gestione sono realistiche e includono tutto quanto segue: (a) un raffronto delle future misure di gestione previste con le misure di gestione adottate precedentemente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (b) un raffronto delle future misure di gestione prese in considerazione nei calcoli attuali e passati del modello interno. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare eventuali scostamenti rilevanti in relazione alle lettere a) e b). 3.   Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono un piano completo di future misure di gestione, approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che comprenda tutti i seguenti aspetti: (a) l'individuazione delle future misure di gestione attuate nel modello interno; (b) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede ragionevolmente di attuare le future misure di gestione di cui alla lettera a); (c) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe non essere in grado di attuare le future misure di gestione di cui alla lettera a) e una descrizione di come tali circostanze siano considerate nel modello interno; (d) l'ordine in cui verrebbero attuate le future misure di gestione e i requisiti di governance applicabili a tali future misure di gestione; (e) la descrizione di eventuali lavori in corso necessari per garantire che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di attuare le future misure di gestione di cui alla lettera a); (f) la descrizione di come si sia tenuto conto delle future misure di gestione nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista; (g) la descrizione delle procedure di segnalazione interne applicabili, che devono comprendere almeno una comunicazione annuale all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza relativa alle future misure di gestione attuate nel modello interno. 4.   Le ipotesi relative a future misure di gestione tengono conto del tempo necessario per attuare le misure di gestione e delle spese da loro causate.
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