Art. 232 · Capacità di classificare i rischi

Art. 232

Capacità di classificare i rischi

In vigore dal 10 ott 2014
Capacità di classificare i rischi 1.   Ai fini dell', paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello interno è in grado di classificare tutti i rischi sostanziali da esso coperti. 2.   La capacità di classificare i rischi è coerente con la classificazione dei rischi utilizzata nel modello interno e con la classificazione dei rischi utilizzata nel sistema di gestione dei rischi. 3.   Rischi analoghi sono classificati in modo coerente nel tempo e in tutti i settori dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4.   La classificazione dei rischi è coerente con l'allocazione del capitale di cui all', primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE.
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