Art. 23 · Future misure di gestione

Art. 23

Future misure di gestione

In vigore dal 10 ott 2014
Future misure di gestione 1.   Le ipotesi sulle future misure di gestione sono considerate realistiche ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) le ipotesi sulle future misure di gestione sono determinate in modo obiettivo; (b) le future misure di gestione previste sono coerenti con la prassi e la strategia operative attuali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compreso l'uso di tecniche di attenuazione del rischio; qualora sussistano sufficienti prove del fatto che l'impresa modificherà le proprie prassi o strategie, le future misure di gestione previste sono coerenti con le prassi o la strategia modificate; (c) le future misure di gestione previste sono coerenti tra loro; (d) le future misure di gestione previste non sono contrarie a eventuali obbligazioni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari o a requisiti giuridici applicabili all'impresa; (e) le future misure di gestione previste tengono conto di eventuali indicazioni pubbliche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in merito alle misure che dovrebbe adottare o meno. 2.   Le ipotesi sulle future misure di gestione sono realistiche e includono tutto quanto segue: i) un raffronto delle future misure di gestione previste con le misure di gestione adottate precedentemente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; ii) un raffronto delle future misure di gestione prese in considerazione nei calcoli attuali e passati della migliore stima; iii) una valutazione dell'impatto delle modifiche nelle ipotesi sulle future misure di gestione sul valore delle riserve tecniche. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare eventuali scostamenti pertinenti in relazione ai punti i) e ii) su richiesta delle autorità di vigilanza e, qualora le variazioni di un'ipotesi su future misure di gestione abbiano un impatto significativo sulle riserve tecniche, le ragioni di tale sensibilità e come si tenga conto di quest'ultima nei processi decisionali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. 3.   Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono un piano completo di future misure di gestione, approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che preveda tutto quanto segue: (a) l'individuazione delle future misure di gestione rilevanti per la valutazione delle riserve tecniche; (b) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede ragionevolmente di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a); (c) l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe non essere in grado di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a), ed una descrizione di come tali circostanze siano tenute presenti nel calcolo delle riserve tecniche; (d) l'ordine in cui verrebbero attuate le future misure di gestione di cui alla lettera a) e i requisiti di governance applicabili a queste future misure di gestione; (e) la descrizione di eventuali lavori in corso necessari per garantire che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di attuare ciascuna delle rispettive future misure di gestione di cui alla lettera a); (f) la descrizione di come le future misure di gestione di cui alla lettera a) siano state rispecchiate nel calcolo della migliore stima; (g) la descrizione delle procedure di segnalazione interne applicabili che riguardano le future misure di gestione di cui alla lettera a) incluse nel calcolo della migliore stima. 4.   Le ipotesi in merito alle future misure di gestione tengono conto del tempo necessario per attuare le misure di gestione e delle spese da loro causate. 5.   Il sistema per garantire la trasmissione delle informazioni è considerato efficace ai fini dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE solo se le procedure di segnalazione di cui al paragrafo 3, lettera g), includono quanto meno una comunicazione annuale all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
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