Art. 229 · Tecniche attuariali adeguate, applicabili e pertinenti

Art. 229

Tecniche attuariali adeguate, applicabili e pertinenti

In vigore dal 10 ott 2014
Tecniche attuariali adeguate, applicabili e pertinenti Le tecniche attuariali e statistiche sono considerate adeguate, applicabili e pertinenti ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) le tecniche sono basate su informazioni aggiornate e i progressi delle scienze attuariali e le prassi di mercato generalmente accettate sono presi in considerazione nella scelta delle tecniche; (b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comprende nel dettaglio la teoria economica e attuariale e le ipotesi sottese; (c) i risultati del modello interno indicano le variazioni rilevanti del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (d) i risultati del modello interno sono stabili in relazione alle variazioni dei dati immessi che non corrispondono a una variazione rilevante del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (e) il modello interno tiene conto di tutte le caratteristiche rilevanti del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (f) le tecniche sono adattate ai dati utilizzati per il modello interno; (g) i risultati del modello interno non comprendono errori sostanziali di modello o di stima; se possibile, la distribuzione di probabilità prevista è adattata per tenere conto di errori di modello e di stima; (h) il calcolo dei risultati del modello interno può essere indicato in modo trasparente.
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