Art. 227
Calcolo semplificato
In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo per soddisfare l'obbligo di calcolare tale requisito conformemente all', secondo comma, della direttiva 2009/138/CE.
2. Per produrre un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono eseguire solo una parte dei calcoli che sono solitamente necessari per determinare il requisito patrimoniale di solvibilità. Per la parte residua del calcolo sono utilizzati i risultati del calcolo precedente del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare l'impostazione di cui al paragrafo 2 purché siano in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità di vigilanza, che i risultati del calcolo precedente del requisito patrimoniale di solvibilità non sarebbero sostanzialmente diversi dai risultati di un nuovo calcolo.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente all' della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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