Art. 219 · Criteri relativi ai dati

Art. 219

Criteri relativi ai dati

In vigore dal 10 ott 2014
Criteri relativi ai dati 1.   I dati utilizzati per il calcolo dei parametri specifici dell'impresa sono considerati completi, accurati e appropriati solo se soddisfano i seguenti criteri: (a) i dati soddisfano le condizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetta, relativamente a tali dati, i requisiti di cui all', paragrafo 4, quando qualsiasi riferimento al calcolo delle riserve tecniche è inteso come riferito al calcolo del parametro specifico dell'impresa; (b) i dati possono essere incorporati nei metodi standardizzati; (c) i dati non impediscono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di soddisfare i requisiti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE; (d) i dati soddisfano qualsiasi requisito aggiuntivo relativo ai dati necessario per l'uso di ciascun metodo standardizzato; (e) i dati e la loro produzione sono accuratamente documentati, compresi: i) la raccolta dei dati e l'analisi della loro qualità, qualora la documentazione richiesta includa un indice dei dati che ne specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso, nonché la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati; ii) la scelta delle ipotesi utilizzate nella produzione e nell'aggiustamento dei dati, compresi gli aggiustamenti riguardanti le richieste di indennizzo relative a riassicurazioni e catastrofi e l'attribuzione delle spese, qualora la documentazione richiesta includa un indice di tutte le ipotesi rilevanti su cui è basato il calcolo delle riserve tecniche e una giustificazione della scelta delle ipotesi; iii) la selezione e l'applicazione di metodi attuariali e statistici per la produzione e l'aggiustamento dei dati; iv) la convalida dei dati. 2.   In caso di utilizzo di dati esterni, questi sono conformi ai seguenti criteri aggiuntivi: (a) la procedura di raccolta dei dati è trasparente, verificabile tramite audit e nota all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che utilizza tali dati come base per calcolare i parametri specifici dell'impresa; (b) quando i dati derivano da fonti differenti, le ipotesi fatte in sede di raccolta, trattamento e applicazione dei dati stessi ne garantiscono la comparabilità; (c) i dati derivano da imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui profilo operativo e di rischio è analogo a quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione il cui parametro specifico è calcolato sulla base di tali dati; (d) le imprese che utilizzano i dati esterni sono in grado di verificare l'esistenza di sufficienti prove statistiche dell'esistenza di un elevato livello di somiglianza tra le distribuzioni di probabilità sottostanti ai loro dati e le distribuzioni di probabilità sottostanti ai dati esterni, con particolare riguardo al livello di volatilità di cui tengono conto; (e) i dati esterni comprendono soltanto dati provenienti da imprese con un profilo di rischio analogo e tale profilo di rischio è analogo a quello dell'impresa che utilizza i dati; in particolare, i dati esterni comprendono dati derivanti da imprese la cui natura operativa e il cui profilo di rischio relativamente ai dati esterni sono analoghi e per i quali sussistono sufficienti prove statistiche dell'esistenza di un elevato livello di omogeneità delle distribuzioni di probabilità sottostanti ai dati esterni.
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