Art. 218
Sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa
In vigore dal 10 ott 2014
Sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa
1. Il sottoinsieme di parametri standard che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all', paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE comprende i seguenti parametri:
(a)
nel sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita, per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato II del presente regolamento:
i)
lo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
i)
lo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento;
iii)
il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un riconoscibile contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;
iv)
lo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione non vita di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
(b)
nel sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione vita, l'incremento dell'importo delle prestazioni delle rendite di cui all' del presente regolamento, purché le rendite coperte da detto sottomodulo non siano soggette a un rischio di inflazione sostanziale;
(c)
nel sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT, per ciascuno dei segmenti di cui all'allegato XIV del presente regolamento;
i)
lo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
ii)
lo scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento;
iii)
il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un riconoscibile contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2;
iv)
lo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
(d)
nel sottomodulo del rischio di revisione per l'assicurazione malattia, l'incremento dell'importo delle prestazioni delle rendite di cui all' del presente regolamento, purché le rendite coperte da detto sottomodulo non siano soggette a un rischio di inflazione sostanziale.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sostituiscono entrambi i parametri standard di cui alla lettera a), punti ii) e iii), dello stesso segmento né entrambi i parametri standard di cui alla lettera c), punti ii) e iii), dello stesso segmento.
2. Un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite per un segmento è ritenuto riconoscibile se soddisfa le seguenti condizioni:
(a)
nella misura in cui le perdite dell'impresa cedente che riguardano singole richieste di indennizzo o tutte le richieste di indennizzo nell'ambito della stessa polizza durante un periodo di tempo specificato sono superiori a una determinata soglia di mantenimento del rischio, offre una compensazione completa di tali perdite fino a un limite specificato o senza limiti;
(b)
copre tutte le richieste di indennizzo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può incorrere nel segmento oppure in gruppi di rischi omogenei compresi nel segmento durante i 12 mesi successivi;
(c)
consente un sufficiente numero di reintegri, al fine di garantire la copertura di tutte le richieste di indennizzo relative a eventi multipli sostenute nei 12 mesi successivi;
(d)
soddisfa i requisiti di cui agli .
Ai fini del presente articolo, per «contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite» si intendono anche gli accordi con società veicolo che consentono un trasferimento del rischio equivalente a quello di un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite.
3. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione hanno concluso numerosi contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite che singolarmente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di assicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), il rischio di inflazione è ritenuto rilevante qualora la sua mancata considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di revisione potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
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