Art. 217 · Metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

Art. 217

Metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e per la parte restante dell'impresa, come se tali fondi separati e tali portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e la parte restante dell'impresa fossero imprese separate. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali per ciascuno dei fondi separati e dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, e la parte restante dell'impresa. 3.   Quando il calcolo del requisito patrimoniale per un modulo o un sottomodulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si calcola l'impatto dello scenario sui fondi propri di base a livello del fondo separato e del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e a livello della parte restante dell'impresa. 4.   I fondi propri di base a livello del fondo separato o del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità sono gli elementi dei fondi propri limitati conformi alla definizione dei fondi propri di base di cui all' della direttiva 2009/138/CE. 5.   Quando il fondo separato prevede accordi di partecipazione agli utili, per adeguare il requisito patrimoniale di solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano il seguente metodo: (a) se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un incremento dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base viene adeguata per tener conto dell'esistenza nel fondo separato di accordi di partecipazione agli utili; in questo caso, l'aggiustamento alla variazione dei fondi propri di base del fondo separato corrisponde all'importo dell'incremento delle riserve tecniche dovuto all'attesa distribuzione futura ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione; (b) se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un calo dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto di cui all', paragrafo 2, viene adeguata per tener conto della riduzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale da distribuire ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione; l'aggiustamento non eccede l'importo delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale all'interno del fondo separato. 6.   Nonostante il paragrafo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità è determinato mediante calcoli basati su scenari più sfavorevoli per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso. 7.   Per determinare lo scenario più sfavorevole per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso, l'impresa calcola innanzi tutto la somma dei risultati degli impatti degli scenari sui fondi propri di base a livello di ciascun fondo separato e di ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, conformemente ai paragrafi 3 e 5. Le somme a livello di ciascun fondo separato e di ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità vengono addizionate tra loro e ai risultati dell'impatto degli scenari sui fondi propri di base nella parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 8.   Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascuno fondo separato e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità è determinato aggregando i requisiti patrimoniali per ciascun sottomodulo e ciascun modulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base. 9.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partono dal presupposto che non sussiste alcuna diversificazione dei rischi tra ciascuno dei fondi separati e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, e la parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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