Art. 213 · Status delle controparti

Art. 213

Status delle controparti

In vigore dal 10 ott 2014
Status delle controparti 1.   In caso di inosservanza dei criteri qualitativi di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafi 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base solo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri: (a) la tecnica di attenuazione del rischio soddisfa i criteri qualitativi di cui agli , e all', paragrafi 1 e 2, e sono in vigore contratti di garanzia collaterale conformi ai criteri di cui all'; (b) la tecnica di attenuazione del rischio è accompagnata da un'altra tecnica di attenuazione del rischio che, se considerata congiuntamente alla prima, soddisfa i criteri qualitativi di cui agli , e all', paragrafi 1 e 2, e le cui controparti soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafi 3 e 4. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, quando, conformemente all' della direttiva 2009/138/CE, il valore della garanzia collaterale è inferiore all'esposizione complessiva al rischio, il contratto di garanzia collaterale è preso in considerazione soltanto nella misura in cui la garanzia collaterale copre l'esposizione al rischio.
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