Art. 21 · Utilizzo appropriato delle approssimazioni ai fini del calcolo della migliore stima

Art. 21

Utilizzo appropriato delle approssimazioni ai fini del calcolo della migliore stima

In vigore dal 10 ott 2014
Utilizzo appropriato delle approssimazioni ai fini del calcolo della migliore stima In assenza di dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare approssimazioni adeguate per il calcolo della migliore stima a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) l'insufficienza dei dati non è dovuta a procedure e processi interni inadeguati per la raccolta, l'archiviazione o la convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche; (b) non è possibile porre rimedio all'insufficienza dei dati utilizzando dati esterni; (c) non sarebbe fattibile per l'impresa adeguare i dati per porre rimedio all'insufficienza.
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