Art. 209 · Criteri qualitativi

Art. 209

Criteri qualitativi

In vigore dal 10 ott 2014
Criteri qualitativi 1.   Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità di base, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi: (a) le disposizioni contrattuali e il trasferimento del rischio hanno efficacia giuridica e sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti; (b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha adottato tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dell'accordo e per scongiurare i rischi a esso connessi; (c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di verificare su base continuativa l'efficacia dell'accordo e i rischi connessi; (d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento di una controparte o di un altro evento creditizio previsto nella documentazione relativa all'operazione dell'accordo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha un credito diretto nei confronti di tale controparte; (e) gli effetti dell'attenuazione del rischio non sono conteggiati due volte nei fondi propri e nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità o nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. 2.   Sono prese integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base soltanto le tecniche di attenuazione del rischio che sono in vigore per almeno i 12 mesi successivi e soddisfano i criteri qualitativi di cui alla presente sezione. In tutti gli altri casi, l'effetto di attenuazione del rischio delle tecniche di attenuazione del rischio che sono in vigore per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi e soddisfano i criteri qualitativi di cui alla presente sezione è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in misura proporzionale al periodo di tempo più breve tra la durata completa dell'esposizione al rischio e il periodo in cui è in vigore la tecnica di attenuazione del rischio. 3.   Quando le disposizioni contrattuali che disciplinano le tecniche di attenuazione del rischio sono in vigore per un periodo inferiore ai 12 mesi successivi e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende sostituire la tecnica di attenuazione del rischio al momento della sua scadenza con disposizioni analoghe, tale tecnica è presa integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi: (a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di una politica scritta per la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio; (b) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non avviene con cadenza più frequente di una volta ogni tre mesi; (c) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non dipende da eventi futuri che sfuggono al controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Quando la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio dipende da eventi futuri sotto il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le relative condizioni dovrebbero essere documentate chiaramente nella politica scritta di cui alla lettera a); (d) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio è basata realisticamente su sostituzioni che sono state attuate in precedenza dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e sono coerenti con la sua prassi e strategia operative attuali; (e) il rischio che la tecnica di attenuazione del rischio non possa essere sostituita a causa dell'assenza di liquidità sul mercato non è rilevante; (f) il rischio che il costo di sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio aumenti nei 12 mesi successivi è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità; (g) la sostituzione della tecnica di attenuazione del rischio non sarebbe in contrasto con i requisiti per le future misure di gestione di cui all', paragrafo 5.
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