Art. 208 · Metodi e ipotesi

Art. 208

Metodi e ipotesi

In vigore dal 10 ott 2014
Metodi e ipotesi 1.   Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione mediante contratti di riassicurazione o società veicolo conformi ai requisiti degli , e quando tali disposizioni prevedono protezione in numerosi calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, gli effetti di attenuazione del rischio di tali disposizioni contrattuali sono imputati ai calcoli basati su scenari in modo tale da considerare, senza doppio conteggio, l'effetto economico delle protezioni fornite. In particolare, l'effetto economico delle protezioni fornite è preso in considerazione nella determinazione della perdita di fondi propri di base nei calcoli basati su scenari. 2.   Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione mediante riassicurazione «finite», ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE che soddisfano i requisiti di cui agli del presente regolamento, i relativi contratti sono considerati nei calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento solo nella misura in cui il rischio di sottoscrizione è trasferito alla controparte del contratto. Nonostante la frase precedente, la riassicurazione «finite» o accordi analoghi in cui la mancanza di un effettivo trasferimento del rischio è paragonabile a quella della riassicurazione «finite» non sono presi in considerazione per la determinazione delle misure di volume del rischio di tariffazione e di riservazione ai sensi degli del presente regolamento, né nel calcolo dei parametri specifici dell'impresa ai sensi della sezione 13 del presente capo.
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