Art. 207 · Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

Art. 207

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

In vigore dal 10 ott 2014
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite 1.   L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite è uguale alla variazione del valore delle imposte differite delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale alla somma dei seguenti elementi: (a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all', lettera a), della direttiva 2009/138/CE; (b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all' del presente regolamento; (c) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all', lettera b), della direttiva 2009/138/CE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le imposte differite sono valutate conformemente all'. Quando la perdita di cui al paragrafo 1 darebbe luogo a un incremento delle attività fiscali differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano tale incremento per l'aggiustamento, a meno che siano in grado di dimostrare che gli utili futuri saranno disponibili ai sensi dell', paragrafo 3, tenendo conto dell'entità della perdita di cui al paragrafo 1 e del suo impatto sulla situazione finanziaria attuale e futura dell'impresa. 3.   Ai fini del paragrafo 1, un calo delle passività fiscali differite o un incremento delle attività fiscali differite dà luogo a un aggiustamento negativo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite. 4.   Quando il calcolo dell'aggiustamento conformemente al paragrafo 1 dà luogo a una variazione positiva delle imposte differite, l'aggiustamento è pari a zero. 5.   Quando la perdita di cui al paragrafo 1 deve essere imputata alle sue cause per poter calcolare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano la perdita ai rischi coperti dal requisito patrimoniale di solvibilità di base e dal requisito patrimoniale per il rischio operativo. Tale imputazione è coerente con il contributo dei moduli e dei sottomoduli della formula standard al requisito patrimoniale di solvibilità di base. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello interno parziale il cui ambito di applicazione non comprende l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, l'imputazione è coerente con il contributo dei moduli e dei sottomoduli della formula standard non compresi nell'ambito di applicazione del modello al requisito patrimoniale di solvibilità di base.
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