Art. 2 · Giudizio degli esperti

Art. 2

Giudizio degli esperti

In vigore dal 10 ott 2014
Giudizio degli esperti 1.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, garantiscono che gli utenti interni delle ipotesi pertinenti siano informati del loro contenuto, del loro grado di attendibilità e delle loro limitazioni. A tale scopo, i fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività sono considerati utenti interni.
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