Art. 2
Giudizio degli esperti
In vigore dal 10 ott 2014
Giudizio degli esperti
1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, garantiscono che gli utenti interni delle ipotesi pertinenti siano informati del loro contenuto, del loro grado di attendibilità e delle loro limitazioni. A tale scopo, i fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività sono considerati utenti interni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-2