Art. 199 · Probabilità di inadempimento

Art. 199

Probabilità di inadempimento

In vigore dal 10 ott 2014
Probabilità di inadempimento 1.   La probabilità di inadempimento su un'esposizione single-name è uguale alla media delle probabilità di inadempimento di ciascuna delle esposizioni verso controparti appartenenti all'esposizione single-name ponderata in base alla perdita per inadempimento rispetto a tali esposizioni. 2.   All'esposizione single-name i per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce una probabilità di inadempimento PDi secondo la seguente tabella. Classe di merito di credito 0 1 2 3 4 5 6 Probabilità di inadempimento PDi 0,002 % 0,01 % 0,05 % 0,24 % 1,20 % 4,2 % 4,2 % 3.   Alle esposizioni single-name i verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo, si attribuisce una probabilità di inadempimento PDi che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa conformemente alla seguente tabella: Coefficiente di solvibilità 196 % 175 % 150 % 125 % 122 % 100 % 95 % 75 % Probabilità di inadempimento 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,2 % 0,24 % 0,5 % 1,2 % 4,2 % Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella precedente tabella, il valore della probabilità di inadempimento è interpolato linearmente dai valori più vicini delle probabilità di inadempimento corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella precedente tabella. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 75 %, la probabilità di inadempimento è del 4,2 %. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, la probabilità di inadempimento è dello 0,01 %. Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili. 4.   Alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa il requisito patrimoniale minimo si attribuisce una probabilità di inadempimento del 4,2 %. 5.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all' della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se è disponibile una valutazione del merito di credito delle esposizioni fatta da un'ECAI prescelta, si applica il paragrafo 2. Diversamente, alle esposizioni si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 3 alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione e di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %. 6.   Alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all' di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0,5 %. 7.   Alle esposizioni verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell', paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono conformi ai requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0,5 %. 8.   Alle esposizioni verso le controparti di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d), si attribuisce una probabilità di inadempimento dello 0 %. 9.   La probabilità di inadempimento relativa a esposizioni single-name diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 è del 4,2 %. 10.   Quando si fornisce una lettera di credito, una garanzia o un accordo equivalente al fine di garantire integralmente un'esposizione e se tale accordo è conforme agli articoli da 209 a 215, il soggetto che ha fornito la lettera di credito, la garanzia o l'accordo equivalente può essere considerato la controparte dell'esposizione garantita ai fini della valutazione della probabilità di inadempimento di un'esposizione single-name. 11.   Ai fini del paragrafo 10, le esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle controparti elencate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale.
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