Art. 197
Valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale
In vigore dal 10 ott 2014
Valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale
1. Il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all', punto 26, lettera b), è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all' della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti entrambi i requisiti seguenti:
(a)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente la garanzia collaterale in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte (requisito della controparte);
(b)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente la garanzia collaterale in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte (requisito del terzo).
2. Quando sono soddisfatti il requisito della controparte e i criteri di cui all' del presente regolamento ma non è soddisfatto il requisito del terzo, il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all', punto 26, lettera b), del presente regolamento, è uguale al 90 % della differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale conformemente all' della direttiva 2009/138/CE e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Quando non è soddisfatto il requisito della controparte o non sono soddisfatti i requisiti di cui all', il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all', punto 26, lettera b), è pari a zero.
4. Il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale di cui viene trasferita la piena proprietà, come indicato all', punto 26, lettera a), del presente regolamento, è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all' della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all' del presente regolamento.
5. L'aggiustamento per il rischio di mercato consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a)
il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se le attività detenute a titolo di garanzia collaterale non fossero incluse nel calcolo;
(b)
il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se le attività detenute a titolo di garanzia collaterale fossero incluse nel calcolo.
6. Ai fini del paragrafo 5, il rischio valutario delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale è calcolato confrontando la valuta delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale con la valuta dell'esposizione corrispondente.
7. Quando, in caso di insolvenza della controparte, la determinazione della quota proporzionale dell'attivo fallimentare della controparte che eccede il valore della garanzia collaterale spettante all'impresa di assicurazione o di riassicurazione non tiene conto del fatto che l'impresa riceva la garanzia collaterale, i fattori F ed F' di cui all', paragrafi 2 e 3, sono entrambi del 100 %. In tutti gli altri casi tali fattori sono, rispettivamente, del 50 % e del 90 %.
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