Art. 192 · Perdita per inadempimento

Art. 192

Perdita per inadempimento

In vigore dal 10 ott 2014
Perdita per inadempimento 1.   La perdita per inadempimento su un'esposizione single-name è uguale alla somma delle perdite per inadempimento su ciascuna delle esposizioni verso controparti appartenenti all'esposizione single-name. La perdita per inadempimento è al netto delle passività verso controparti appartenenti all'esposizione single-name, a condizione che dette passività ed esposizioni siano compensate in caso di inadempimento delle controparti e che siano rispettati gli in riferimento a tale diritto di compensazione. La compensazione non è ammessa se si prevede che le passività siano regolate prima che l'esposizione creditizia sia compensata. 2.   La perdita per inadempimento su un accordo di riassicurazione o su una cartolarizzazione assicurativa è uguale a: dove: (a) Recoverables è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione o dalla cartolarizzazione assicurativa e dai relativi debitori; (b) RMre è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione dell'accordo di riassicurazione o della cartolarizzazione; (c) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione; (d) F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di eventi creditizi collegati alla controparte. Quando l'accordo di riassicurazione è concluso con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo e il 60 % o più delle attività di tale controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale, la perdita per inadempimento è uguale a: dove: F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di un evento creditizio collegato alla controparte. 3.   La perdita per inadempimento su un derivato è uguale a: dove: (a) Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE; (b) RMfin è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato; (c) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa al derivato; (d) F' è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato in caso di un evento creditizio collegato alla controparte. 4.   La perdita per inadempimento su un prestito ipotecario è uguale a: dove: (a) Loan è il valore del prestito ipotecario determinato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE; (b) Mortgage è il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio. 5.   La perdita per inadempimento su un impegno giuridicamente vincolante di cui all', paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento è uguale alla differenza tra il suo valore nominale e il suo valore determinato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE. 6.   La perdita per inadempimento su depositi bancari ai sensi dell', voce F, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, di un deposito presso un'impresa cedente, di una delle voci elencate all', paragrafo 2, lettera d), o all', paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento o di un credito nei confronti di un intermediario o un debitore contraente, nonché ogni altra esposizione non elencata in altri punti del presente articolo è uguale al suo valore determinato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE.
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