Art. 190 · Esposizioni single-name

Art. 190

Esposizioni single-name

In vigore dal 10 ott 2014
Esposizioni single-name 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte è calcolato sulla base di esposizioni single-name. A tal fine, le esposizioni verso imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come un'esposizione single-name. 2.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può considerare le esposizioni appartenenti a membri diversi dello stesso accordo di pooling giuridico o contrattuale come esposizioni single-name differenti quando la probabilità di inadempimento dell'esposizione single-name è calcolata ai sensi dell' e la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell' se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo A, ai sensi dell' se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo B e ai sensi dell' se è un'esposizione appartenente a un pool di tipo C. In alternativa, le esposizioni verso le imprese appartenenti allo stesso accordo di pooling sono trattate come un'esposizione single-name.
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