Art. 189 · Ambito di applicazione

Art. 189

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 ott 2014
Ambito di applicazione 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte è uguale a: dove: (a) SCRdef,1 è il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 come indicato al paragrafo 2; (b) SCRdef,2 è il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 come indicato al paragrafo 3. 2.   Le esposizioni di tipo 1 sono esposizioni relative a: (a) contratti di attenuazione del rischio, compresi accordi di riassicurazione, società veicolo, cartolarizzazioni assicurative e derivati; (b) depositi bancari ai sensi dell', voce F, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (14); (c) depositi presso imprese cedenti, se il numero delle esposizioni single-name non è superiore a 15; (d) impegni ricevuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono stati richiamati ma non versati, se il numero delle esposizioni single-name non è superiore a 15, compreso il capitale sociale sotto forma di azioni ordinarie e azioni privilegiate richiamato ma non versato, gli impegni giuridicamente vincolanti richiamati ma non versati di sottoscrivere e pagare passività subordinate, fondi iniziali richiamati ma non versati, contributi dei membri o l'equivalente elemento dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica, garanzie richiamate ma non versate, lettere di credito richiamate ma non versate, crediti richiamati ma non versati vantati da mutue e società a forma mutualistica nei confronti dei propri membri tramite il richiamo di contributi supplementari; (e) impegni giuridicamente vincolanti forniti o concordati dall'impresa che possono determinare obbligazioni di versamento a carico di una controparte dipendenti dal merito di credito o dall'inadempimento, comprese garanzie, lettere di credito, lettere di patrocinio fornite dall'impresa. 3.   Le esposizioni di tipo 2 sono tutte le esposizioni creditizie non comprese nel sottomodulo del rischio di spread che non sono esposizioni di tipo 1, compreso quanto segue: (a) i crediti nei confronti di intermediari; (b) i debitori contraenti; (c) i prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell', paragrafi da 2 a 13; (d) i depositi presso imprese cedenti, se il numero delle esposizioni single-name è superiore a 15; (e) gli impegni ricevuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono stati richiamati ma non versati di cui al paragrafo 2, lettera d), se il numero delle esposizioni single-name è superiore a 15. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono, a loro discrezione, considerare tutte le esposizioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), esposizioni di tipo 1 a prescindere dal numero delle esposizioni single-name. 5.   Quando è stata fornita una lettera di credito, una garanzia o una tecnica equivalente di attenuazione del rischio per garantire integralmente un'esposizione, e se tale tecnica di attenuazione del rischio è conforme ai requisiti degli articoli da 209 a 215, il soggetto che ha fornito la lettera di credito, la garanzia o la tecnica equivalente di attenuazione del rischio può essere considerato la controparte dell'esposizione garantita ai fini del calcolo del numero delle esposizioni single-name. 6.   I seguenti rischi di credito non sono compresi nel modulo del rischio di inadempimento della controparte: (a) il rischio di credito trasferito da un derivato sul credito; (b) il rischio di credito al momento dell'emissione del debito da parte di società veicolo, siano esse conformi alla definizione di cui all', punto 26, della direttiva 2009/138/CE o meno; (c) il rischio di sottoscrizione di assicurazioni o di riassicurazioni di credito e di cauzione di cui alle aree di attività 9, 21 e 28 dell'allegato I del presente regolamento; (d) il rischio di credito su prestiti ipotecari non conformi ai requisiti dell', paragrafi da 2 a 9. 7.   Le garanzie di investimento sui contratti assicurativi fornite ai contraenti da un terzo e di cui sarebbe responsabile l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di inadempimento del terzo sono trattate come derivati nel modulo del rischio di inadempimento della controparte.
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