Art. 180 · Esposizioni specifiche

Art. 180

Esposizioni specifiche

In vigore dal 10 ott 2014
Esposizioni specifiche 1.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) che sono state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1 si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella: Classe di merito di credito Durata (duri ) 0 1 Fino a 5 0,7 %. duri 0,9 %. duri Superiore a 5 anni 2.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso i soggetti indicati di seguito si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 %: (a) la Banca centrale europea; (b) le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali; (c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; (d) le organizzazioni internazionali di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d), si attribuisce altresì un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'. 3.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso amministrazioni centrali e banche centrali diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b), denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali, per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella: Classe di merito di credito 0 e 1 2 3 4 5 e 6 Durata (duri ) stressi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi Fino a 5 — 0,0 % — 1,1 % — 1,4 % — 2,5 % — 4,5 % Più di 5 e fino a 10 0,0 % 0,0 % 5,5 % 0,6 % 7,0 % 0,7 % 12,5 % 1,5 % 22,5 % 2,5 % Più di 10 e fino a 15 0,0 % 0,0 % 8,4 % 0,5 % 10,5 % 0,5 % 20,0 % 1,0 % 35,0 % 1,8 % Più di 15 e fino a 20 0,0 % 0,0 % 10,9 % 0,5 % 13,0 % 0,5 % 25,0 % 1,0 % 44,0 % 0,5 % Più di 20 0,0 % 0,0 % 13,4 % 0,5 % 15,5 % 0,5 % 30,0 % 0,5 % 46,5 % 0,5 % 4.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio stressi ricavato dalla tabella dell', paragrafo 3, che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa, utilizzando le seguenti corrispondenze tra i coefficienti di solvibilità e le classi di merito di credito: Coefficiente di solvibilità 196 % 175 % 122 % 95 % 75 % 75 % Classe di merito di credito 1 2 3 4 5 6 Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, il valore di stressi è interpolato linearmente dai valori più vicini di stressi corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 75 %, stressi è uguale al fattore corrispondente alle classi di merito di credito 5 e 6. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, stressi è uguale al fattore corrispondente alla classe di merito di credito 1. Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili. 5.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa il proprio requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella: Durata (duri ) Fattore di rischio stressi Fino a 5 7,5 %. duri Più di 5 e fino a 10 37,50 % + 4,20 %.(duri – 5) Più di 10 e fino a 15 58,50 % + 0,50 %.(duri –10) Più di 15 e fino a 20 61 % + 0,50 %.(duri –15) Più di 20 6.   I paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all' della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se per le esposizioni è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si applica l' del presente regolamento; diversamente, alle esposizioni si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %. 7.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all' di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %. 8.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell', punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che rispettano i requisiti di solvibilità previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce lo stesso fattore di rischio che deriverebbe dall'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un coefficiente di solvibilità del 100 %. 9.   Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a derivati su crediti quando lo strumento finanziario sottostante è un'obbligazione o un prestito in caso di esposizioni di cui al paragrafo 2 è pari a 0. 10.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione di tipo 1 che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'.
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