Art. 18 · Limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione

Art. 18

Limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione

In vigore dal 10 ott 2014
Limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione 1.   I limiti di un contratto di assicurazione o di riassicurazione si definiscono conformemente ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Tutte le obbligazioni relative al contratto, comprese quelle legate ai diritti unilaterali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rinnovare o ampliare l'ambito di applicazione del contratto e quelle inerenti ai premi pagati, fanno parte del contratto, salvo se altrimenti previsto nei paragrafi da 3 a 6. 3.   Le obbligazioni legate alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita dall'impresa dopo una delle date di seguito indicate non fanno parte del contratto, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio per tali obbligazioni: (a) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di porre termine al contratto; (b) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di rifiutare il pagamento dei premi esigibili nell'ambito del contratto; (c) la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili nell'ambito del contratto in modo tale che i premi riflettano interamente i rischi. La lettera c) s'intende applicabile qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia il diritto unilaterale di modificare in una data futura i premi o le prestazioni di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in modo tale che i premi del portafoglio riflettano interamente i rischi coperti dal portafoglio. Tuttavia, nel caso delle obbligazioni di assicurazione vita, se all'avvio del contratto si effettua una valutazione dei singoli rischi delle obbligazioni relative all'assicurato in base al contratto e la valutazione non può essere ripetuta prima di modificare i premi o le prestazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a livello di contratto se i premi riflettono interamente il rischio ai fini della lettera c). Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto delle limitazioni del diritto unilaterale di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e delle limitazioni della misura in cui è possibile modificare i premi e le prestazioni che non hanno alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto. 4.   Qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia un diritto unilaterale di cui al paragrafo 3 che riguardi solo una parte del contratto, gli stessi principi di cui al paragrafo 3 si applicano a tale parte del contratto. 5.   Le obbligazioni non legate a premi già pagati non fanno parte di un contratto di assicurazione o di riassicurazione, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio futuro, e se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) il contratto non prevede un risarcimento per un particolare evento incerto che si ripercuote negativamente sull'assicurato; (b) il contratto non include una garanzia finanziaria delle prestazioni. Ai fini delle lettere a) e b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto della copertura di eventi e garanzie che non hanno alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto. 6.   Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione possa essere suddiviso in due parti e una di tali parti soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), le obbligazioni non legate ai premi di detta parte e già pagati non rientrano nel contratto, salvo che l'impresa possa costringere il contraente a pagare il premio futuro di tale parte. 7.   Ai fini del paragrafo 3, le imprese di assicurazione e di riassicurazione considerano che i premi riflettano interamente i rischi coperti da un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione solo se in nessun caso l'importo delle prestazioni e delle spese esigibili nell'ambito del portafoglio supera l'importo dei premi esigibili nell'ambito del portafoglio.
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