Art. 176 · Rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti

Art. 176

Rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti

In vigore dal 10 ott 2014
Rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti SCRbonds è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna obbligazione o ciascun prestito i diversi dai prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell', compresi i depositi bancari diversi da quelli di cui all', paragrafo 2, lettera b). 2.   Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata dell'obbligazione o del prestito i indicata in anni (duri) che non sarà mai inferiore a 1. Per le obbligazioni o i prestiti a tasso di interesse variabile, duri è equivalente alla durata modificata di un'obbligazione o un prestito a tasso di interesse fisso con la stessa scadenza e con pagamenti di cedole pari al tasso di interesse a termine. 3.   Alle obbligazioni o ai prestiti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella: Classe di merito di credito 0 1 2 3 4 5 e 6 Durata (duri ) stressi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi Fino a 5 — 0,9 % — 1,1 % — 1,4 % — 2,5 % — 4,5 % — 7,5 % Più di 5 e fino a 10 4,5 % 0,5 % 5,5 % 0,6 % 7,0 % 0,7 % 12,5 % 1,5 % 22,5 % 2,5 % 37,5 % 4,2 % Più di 10 e fino a 15 7,0 % 0,5 % 8,4 % 0,5 % 10,5 % 0,5 % 20,0 % 1,0 % 35,0 % 1,8 % 58,5 % 0,5 % Più di 15 e fino a 20 9,5 % 0,5 % 10,9 % 0,5 % 13,0 % 0,5 % 25,0 % 1,0 % 44,0 % 0,5 % 61,0 % 0,5 % Più di 20 12,0 % 0,5 % 13,4 % 0,5 % 15,5 % 0,5 % 30,0 % 0,5 % 46,6 % 0,5 % 63,5 % 0,5 % 4.   Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per la quale i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all' si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella: Durata (duri ) stressi Fino a 5 Più di 5 e fino a 10 Più di 10 e fino a 20 Più di 20 5.   Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per la quale i debitori hanno precostituito una garanzia collaterale, quando detta garanzia di tali obbligazioni e prestiti soddisfa i criteri di cui all', si attribuisce un fattore di rischio stressi calcolato come segue: (a) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è superiore o uguale al valore dell'obbligazione o del prestito i, stressi è uguale a metà del fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4; (b) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è inferiore al valore dell'obbligazione o del prestito i e il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 determinerebbe un valore dell'obbligazione o del prestito i inferiore al valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, stressi è uguale alla media dei seguenti valori: i) il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4; ii) la differenza tra il valore dell'obbligazione o del prestito i e il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, divisa per il valore dell'obbligazione o del prestito i; (c) quando il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è inferiore al valore dell'obbligazione o del prestito i e il fattore di rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 determinerebbe un valore dell'obbligazione o del prestito i superiore o uguale al valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio, stressi è calcolato conformemente al paragrafo 4. Il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è calcolato conformemente agli . 6.   L'impatto del calo istantaneo del valore delle partecipazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è preso in considerazione soltanto per quanto riguarda il valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento.
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