Art. 172
Aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio
In vigore dal 10 ott 2014
Aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio
1. L'indice azionario di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE è conforme a tutti i seguenti requisiti:
(a)
l'indice azionario misura il prezzo di mercato di un portafoglio diversificato di strumenti di capitale che è rappresentativo della natura degli strumenti di capitale abitualmente detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
(b)
il livello dell'indice azionario è a disposizione del pubblico;
(c)
la frequenza dei livelli pubblicati dell'indice azionario è sufficiente a permettere di determinare il livello attuale dell'indice e il suo valore medio negli ultimi 36 mesi.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aggiustamento simmetrico è pari a:
dove:
(a)
CI è il livello attuale dell'indice azionario;
(b)
AI è la media ponderata dei livelli giornalieri dell'indice azionario negli ultimi 36 mesi.
3. Ai fini del calcolo della media ponderata dei livelli giornalieri dell'indice azionario, le ponderazioni di tutti i livelli giornalieri sono uguali. Nella media non sono compresi i giorni degli ultimi 36 mesi per i quali l'indice non è stato calcolato.
4. L'aggiustamento simmetrico non è inferiore a -10 % né superiore al 10 %.
Storico versioni
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